Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15833 del 23 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 "bis" c.p.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilitą dell'identificazione personale e non la genuinitą del documento in sé.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.