Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio(1), relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni(2).
Note
(1)
Il pubblico impiegato è il dipendente dell'ente pubblico che svolge prestazioni permanenti, non esclusivamente manuali, a favore dell'ente stesso. Rientrano in tale categoria, ad esempio gli addetti alla nettezza urbana, il portalettere, il dattilografo dipendente da un ente pubblico, il contabile della casa circondariale e l'agente di custodia, gli addetti al prelievo e alla distribuzione dei tabacchi.
(2)
Gli atti su cui cade la falsità è sufficiente che siano stati redatti nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, quindi non devono necessariamente essere di competenza esclusiva del pubblico impiegato incaricato del pubblico servizio. L'espressione "nell'esercizio delle loro attribuzioni" deve intendersi in senso ampio ovvero rileva qualsiasi collegamento della condotta con la sfera di competenza funzionale del pubblico ufficiale.