Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3901 del 31 gennaio 2001

(3 massime)

(massima n. 1)

Il fatto che comportamenti oggettivamente truffaldini (quali, nella specie, la sottoscrizione di fogli di presenza da parte di dipendenti di un'azienda municipalizzata, i quali poi si assentavano arbitrariamente dal servizio), siano posti in essere con l'acquiescenza dei funzionari o dei rappresentanti dell'ente (fornito di personalità giuridica) al quale detti comportamenti arrecano danno, non rende configurabile, in favore dei loro autori, l'esimente del consenso dell'avente diritto, potendosi semmai ipotizzare il concorso morale degli stessi funzionari o rappresentanti nel reato.

(massima n. 2)

Il reato di falso in atti pubblici commesso da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio (art. 493 c.p.), in quanto basato sul presupposto che trattisi di atti redatti nell'esercizio delle attribuzioni proprie dei soggetti responsabili, non può essere configurato con riguardo alle firme apposte sui fogli di presenza da dipendenti di un'azienda municipalizzata in quanto costoro — a prescindere dalla mancanza, in essi, della necessaria qualificazione soggettiva — con l'apposizione di dette firme non redigono comunque atti connessi alle loro mansioni, ma assolvono soltanto all'onere loro imposto di provare l'adempimento del sinallagma contrattuale.

(massima n. 3)

L'operatore ecologico in senso stretto (inteso, nella specie, come addetto alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti), espleta mansioni manuali meramente materiali e non può dirsi, quindi, investito della qualità di incaricato di pubblico servizio.

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