Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8603 del 5 ottobre 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Agli effetti dell'art. 493 c.p., il portalettere riveste la qualitą di pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio.

(massima n. 2)

Con la raccolta della firma di ricevuta del destinatario sull'apposito modulo, il portalettere attesta univocamente, seppure implicitamente, di aver consegnato personalmente al medesimo la raccomandata. Pertanto, in caso di mancata consegna il portalettere che apponga sul registro la firma apocrifa del destinatario fa apparire, contrariamente al vero, come avvenuta la consegna e commette quindi falsitą ideologica ai sensi degli artt. 477, 476, 493 c.p., a nulla rilevando la mancanza della sua firma sul registro.

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