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Articolo 421 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pubblica intimidazione

Dispositivo dell'art. 421 Codice Penale

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [422-437], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio [419], in modo da incutere pubblico timore(1), è punito con la reclusione fino a un anno.

Note

(1) La minaccia seriamente e concretamente formulata deve far scaturire il pubblico timore, il quale costituisce un elemento essenziale del reato e non una condizione obiettiva di punibilità (v. 44).

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'ordine pubblico, inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso di tranquillità e sicurezza.

Spiegazione dell'art. 421 Codice Penale

La norma in oggetto è diretta a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente turbato dall'ingenerare un timore nella collettività.

Data l'indicazione tassativa, è punibile solamente la minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità (artt. 422-445) o il delitto di devastazione e saccheggio (art. 419).

La minaccia deve comunque essere idonea ad incutere pubblico timore, cioè l'allarme e l'apprensione nel pubblico, ed occorre altresì che vi sia un nesso causale tra la minaccia e l'incorso timore.

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