(1)Le pene previste dagli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 638 sono aumentate:
- a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
- b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
- c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 4, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82.