Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81.
[(1)Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.]
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 2 della L. 6 giugno 2025, n. 82.


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