(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie(3).
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie(2).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Questo articolo è stato aggiunto con d.lgs. del 7 luglio 2011, n. 121.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  Tale comma è stato introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135.
                
                              
                                                        
                      (3)
                    
                  Il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82.
                
                          
            
                           
         
      

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