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Articolo 544 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Maltrattamento di animali

Dispositivo dell'art. 544 ter Codice Penale

(1)Chiunque, per crudeltà o senza necessità(2), cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche(3) è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro(4).

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2) La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto una serie di ipotesi in cui sussiste per presunzione la necessità sociale. Si tratta della caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici, etc. (art. 19 ter disp. att.).
(3) Tale elemento deve essere valutato in riferimento al caso concreto, quindi tenendo conto della tipologia dell'animale e delle sue peculiarità.
(4) Il trattamento sanzionatorio è stato innalzato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett b), della l. 4 novembre 2012, n. 201.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono direttamente copertura legislativa, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

Spiegazione dell'art. 544 ter Codice Penale

Le norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito.

Gli articoli del codice penale introdotti no forniscono ad ogni modo una tutela esaustiva, dato che sopperisce la protezione indiretta di cui all'articolo 2 L. 189/2004, nella quale si vieta l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di vestiario. Specularmente, ai sensi dell'articolo 19ter, le nuove disposizioni non si applicano “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”.

Infine, in sede di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il D. Lgs. N 121/2011 ha introdotto gli articoli 727 bis e 733 bis.

La norma in oggetto include sia reati di mera condotta che reati di evento, punendo difatti da un lato la sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e la somministrazione di stupefacenti o sostanza vietate, dall'altro lato la produzione, per crudeltà o senza necessità (v. art. 544 bis), di una lesione (un danno alla salute). Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessaria l'insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente”, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, la diminuzione dell'originaria integrità dell'animale, diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

La norma in esame si distingue da quella di cui all'art. 727, in quanto quest'ultima pare esclusivamente destinata ad assicurare che il possesso dell'animale sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell'animale, mentre qui si intende invece tutelare l'animale nella sua integrità fisica.

Massime relative all'art. 544 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 20221/2022

La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen..

Cass. pen. n. 32602/2021

Integra il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter, comma secondo, prima ipotesi, cod. pen. la condotta di chi somministri agli stessi vaccini vietati, a prescindere dall'accertamento della dannosità per la loro salute, trattandosi di un reato di pericolo presunto.

Cass. pen. n. 19141/2020

Integra la condotta di cui all'art. 544-ter, comma secondo, cod. pen. l'inoculazione di vaccino Rb 51 al fine di contrastare la brucellosi in difetto di specifica disciplina, atteso il generale divieto di somministrazione del vaccino se non nel quadro di controlli dell'autorità e in periodi temporali e luoghi devoluti alla puntuale verifica pubblica, a prescindere dall'intrinseca pericolosità per la salute dell'animale.

Cass. pen. n. 8449/2020

In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto).

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 544-ter, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 544-bis cod. pen. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.

Cass. pen. n. 17691/2019

Integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore. (Fattispecie in tema di utilizzo, non contemplato dalla normativa speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce "siluro").

Cass. pen. n. 3674/2018

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso.

Cass. pen. n. 40751/2015

Tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. cod. pen. il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.

Cass. pen. n. 38034/2013

L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale.

Cass. pen. n. 32837/2013

Nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche.

Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

Cass. pen. n. 5979/2013

In tema di maltrattamento di animali, i "comportamenti insopportabili" imposti all'animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali. (Fattispecie, in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il reato, avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema "zoopornografico").

Cass. pen. n. 19594/2011

Non è configurabile il delitto di maltrattamento di animali, nella specie, di cavalli, in caso di mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel cosiddetto "Codice per la tutela e la gestione degli equidi" redatto nel 2009 dal Ministero della salute, in quanto privo di efficacia cogente, non essendo stato adottato con un atto normativo nè primario nè secondario. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un cavallo detenuto in un locale non rispondente alle caratteristiche indicate dal predetto codice).

Cass. pen. n. 44822/2007

In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta «per crudeltà» mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta «senza necessità».

Cass. pen. n. 15061/2007

L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico «antiabbaio» integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter c.p., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali.

Cass. pen. n. 46784/2005

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter c.p., non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale L. non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalità incompatibili con la loro natura).

Cass. pen. n. 21744/2005

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura).

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