I
delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una
forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art.
49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.
Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorchè corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
La norma in esame ne è un esempio lampante, dato che punisce la mera associazione al fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato.
Tale anticipazione di tutela deriva dalla natura stessa del bene giuridico, in quanto conviene evitare il pericolo conseguente alla formazione e all'esistenza di associazioni costituite da
tra o più persone tendenti a commettere uno o più delitti dolosi contro la personalità interna dello Stato.
Appare fondamentale precisare che non si tratta di atti propriamente preparatori, idonei ed univoci di tali delitti, perché, se avessero tale carattere, sarebbero punibili a titolo di tentativo (art.
56), ovvero come delitti consumati quando il tentativo sia sufficiente per la consumazione (come per i delitti di attentato stessi), ma di
fatti che stanno al di fuori dell'orbita del tentativo o dell'attentato, sebbene diretti a determinare le condizioni favorevoli alla perpetrazione del
delitto.
Il delitto si consuma nel momento in cui gli associati abbiano concordato,
in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo prefisso, indipendentemente dalla preordinazione dei mezzi operativi. Tuttavia, ai fini del rispetto del principio di offensività, è richiesto ul elemento ulteriore, ossia l'
idoneità dell'organizzazione a commettere i delitti di cui all'art.
302.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di aderire ad una associazione strutturata con armi e con finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti.