Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4906 del 7 aprile 1989

(3 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di cospirazione politica mediante associazione è un reato permanente, formale, di pericolo indiretto per la personalità dello Stato, ossia di pericolo presunto iuris et de iure per il semplice fatto della costituzione di un'associazione organizzata col fine di commettere uno dei reati di cui all'art. 302 c.p. Con esso, come per tutti i delitti di attentato alla personalità dello Stato, il legislatore ha voluto reprimere la formazione di organizzazioni mirate a quel fine anticipandone la punibilità (da ciò la classificazione fra i reati cosiddetti a soglia anticipata) prima ancora che esse attuino il loro programma volto a aggredire lo Stato, appunto perché v'è la presunzione di pericolosità sin dal momento del loro sorgere.

(massima n. 2)

Il delitto previsto dall'art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) si distingue da quella prevista dall'art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo) non solo per il numero minimo delle persone associatesi (che in quest'ultima fattispecie possono essere anche solo due), ma soprattutto perché secondo l'art. 304 c.p. è sufficiente il semplice accordo, la sola pattuizione, senza la necessità che si addivenga (come invece è necessario per la cospirazione politica mediante associazione prevista dall'art. 305 c.p.) al quid pluris costituito dall'organizzazione ossia dall'insieme di uomini o di mezzi fra loro coordinati e per conseguire attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza, sì da creare una struttura in grado di operare.

(massima n. 3)

Perché si consumi il delitto di cui all'art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) è sufficiente che tre o più persone costituiscano, promuovano, organizzino oppure aderiscano ad un'organizzazione anche rudimentale, a carattere stabile, pur se non consacrata in atti formali, volta alla realizzazione dei delitti non colposi contro la personalità internazionale od interna dello Stato per i quali la legge stabilisca la pena dell'ergastolo o della reclusione, per ciò solo rispondendo del delitto di cui al richiamato art. 305 c.p. anche se non venga realizzato alcuno dei reati fine.

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