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Articolo 295 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attentato contro i Capi di Stati esteri

Dispositivo dell'art. 295 Codice Penale

Chiunque nel territorio dello Stato [4] attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale(1) del Capo di uno Stato estero(2) è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo [298, 300, 301-309].

Note

(1) La condotta punita consiste in un attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, intesa come libertà fisica o di movimento, quindi è del tutto identica a quella descritta per il Presidente della Repubblica (v. 276). Si deve però specificare che viene perseguita la sola condotta realizzatasi entro i confini del territorio italiano.
(2) Il Capo di Stato estero è colui che, in base al diritto internazionale e al riconoscimento particolare dell'Italia, ha la rappresentanza di un ente territoriale sovrano e che quindi incarna simbolicamente lo Stato di appartenenza. Per quanto attiene al Pontefice, si richiama l'art. 8 del Trattato tra Santa Sede e Italia del 11 febbraio 1929 (cd. Patti Lateranensi), secondo il quale le offese e le ingiurie dirette alla persona del Pontefice dovevano essere punite alla pari di quelle dirette alla persona del re. La dottrina maggioritaria dunque ritiene che in tali casi attualmente non trovi applicazione la norma in esame, bensì l'art. 276, che tutela il Presidente della Repubblica italiana.

Ratio Legis

L'interesse qui tutelato è ravvisabile nell'esigenza di non veder compromesse le relazioni internazionali, oltre all'incolumità stessa dei Capi di Stato estero.

Spiegazione dell'art. 295 Codice Penale

La norma in oggetto è posto a presidio sia della incolumità individuale dei Capi di Stato estero, sia, in seconda battuta, delle relazioni diplomatiche tra lo Stato italiano e altri Stati, evidentemente compromesse da attentati di questo tipo commessi in territorio italiano (v. art. 4).

La prima parte costituisce un'ipotesi di reato di pericolo, in cui la consumazione del delitto viene anticipata alla fase di mero attentato, non essendo dunque prevista la realizzazione di un evento lesivo naturalisticamente inteso.

Pur non essendo espressamente previsto, è comunque necessario un accertamento in merito alla idoneità della condotta ad attentare alla vita, alla libertà personale ed alla incolumità del Capo di Stato estero, nonché l'univoca direzione degli atti. È quindi chiaro come la norma debba ricalcare pedissequamente la disciplina di cui all'art. 56.

La seconda parte dell'articolo disciplina invece un reato di evento, qualora dalle condotte precedenti derivi la morte del Capo di Stato estero.

Massime relative all'art. 295 Codice Penale

Cass. pen. n. 947/1979

L'art. 295 c.p. concerne la libertą personale, intesa come bene fisico, suscettibile di offesa attraverso ogni forma di intervento diretto che sia di ostacolo alla libertą di locomozione e comunque incida sulla libera disponibilitą della persona, mentre l'art. 296 dello stesso codice riguarda la libertą morale, concepita come facoltą di libera determinazione e quindi come intima e normale attivitą dello spirito.

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