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Articolo 296 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Offesa alla libertą dei Capi di Stati Esteri

Dispositivo dell'art. 296 Codice Penale

Chiunque nel territorio dello Stato [4], fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente(1), attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni [298, 300, 301, 313].

Note

(1) La clausola di riserva deve essere intesa nel senso che, qualora l'offesa alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo metta in pericolo la sua libertà fisica o la sua incolumità, trova applicazione il disposto dell'art. 295.

Ratio Legis

La norma in esame si occupa specificatamente di tutelare la libertà morale del Capo di Stato estero.

Spiegazione dell'art. 296 Codice Penale

La norma in oggetto è costruita secondo l'impianto di cui all'articolo precedente (v. art. 295) e ne segue la disciplina e la ratio.

Tuttavia, qui viene in gioco la libertà morale, intesa come facoltà di libera determinazione e quindi come intima e normale attività dello spirito del Capo di Stato estero.

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