Cassazione penale Sez. I sentenza n. 947 del 27 gennaio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 295 c.p. concerne la libertą personale, intesa come bene fisico, suscettibile di offesa attraverso ogni forma di intervento diretto che sia di ostacolo alla libertą di locomozione e comunque incida sulla libera disponibilitą della persona, mentre l'art. 296 dello stesso codice riguarda la libertą morale, concepita come facoltą di libera determinazione e quindi come intima e normale attivitą dello spirito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.