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Articolo 270 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Condotte con finalitā di terrorismo

Dispositivo dell'art. 270 sexies Codice Penale

(1)Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia(2).

Note

(1) L'articolo è stato introdotto con d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005 n. 155.
(2) Si tratta di una clausola di chiusura cosiddetta in bianco, in quanto consente l'automatico adeguamento dell'ordinamento italiano alle possibili ulteriori definizioni che possono essere elaborate da norma internazionali vincolanti per l'Italia.

Ratio Legis

La norma trova la propria ratio nell'esigenza di definire legislativamente il concetto di condotte con finalità di terrorismo, all'interno delle quali sono ricondotte anche le condotte di eversione, fino al 2005 tenute distinte da quelle di terrorismo.

Spiegazione dell'art. 270 sexies Codice Penale

La presente disposizione ha il pregio di fornire un'interpretazione in ordine al concetto di “finalità di ”, il quale a sua serve a delimitare l'area del penalmente rilevante di tutte le disposizioni precedenti, dall'art. 270 bis in poi.

Prima della novella legislativa, si riteneva che il terrorismo non fosse solo lo scopo che caratterizza l'associazione, bensì, più propriamente, la modalità adottata per realizzare la finalità eversiva che lo stesso si prefigge e quindi, in generale, un metodo di lotta politica teso ad incutere nella popolazione terrore indiscriminato.

La norma di cui al presente articolo scompone la definizione in tre parti:

  • un elemento oggettivo, e dunque la concreta idoneità delle condotte a cagionare un grave danno ad un Paese o ad una Organizzazione internazionale;

  • un dolo specifico triplo, consistente nella finalità di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o internazionali a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto e la volontà di destabilizzare istituti pubblici o internazionali;

  • mettere in atto condotte previste come terroristiche da apposite convenzioni o norme internazionali cui l'Italia è vincolata.

Data la natura del dolo, non è previsto che le condotte tipizzate realizzino effettivamente gli eventi sopra descritti, ma, in ossequio al principio di offensività, è comunque necessario un accertamento del giudice teso a qualificare come concretamente idonee le condotte stesse.

Pertanto, l'illegittimità del metodo terroristico utilizzato per perseguire lo scopo della costrizione nei confronti delle istituzioni non deve, ai fini della configurabilità della finalità terroristica, essere realizzata attraverso comportamenti leciti ed il libero dispiegarsi del dibattito sociale e del conflitto politico, deve essere attuata attraverso una pressione indebita e nel contempo capace di alterare le regole ordinarie del procedimento decisionale delle indicate istituzioni.

Massime relative all'art. 270 sexies Codice Penale

Cass. pen. n. 14885/2022

Per ritenere integrata la finalitā di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non č sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma č necessario che la sua condotta crei la possibilitā concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettivitā, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni.

Cass. pen. n. 36816/2020

Ai fini della configurabilitā dell'aggravante della finalitā terroristica di cui all'art. 270-sexies cod. pen. non č sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettivitā e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico.

Cass. pen. n. 22066/2020

Ai fini della configurabilitā del reato di addestramento ad attivitā con finalitā di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalitā, č comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attivitā di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche.

Cass. pen. n. 10380/2019

In tema di associazioni con finalitā di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Fattispecie in tema di riconoscimento dell'"IS" come associazione terroristica operante in una dimensione spaziale globale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della "jihad globale" e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degli ordinamenti costituzionali degli Stati e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile, alla vita ed integritā delle persone).

Cass. pen. n. 39545/2008

L'atto terroristico č compatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico, considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze per la vita e l'incolumitā fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettivitā. Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non č tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce atto terroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi pių attivamente alle ostilitā. (Fattispecie relativa alla configurazione del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. nei confronti di alcuni appartenenti all'organizzazione "Ansar al Islam", che nel quadro della jihad islamica, avevano provveduto al proselitismo, al reclutamento e alla raccolta di finanziamenti preordinati a preparare e ad eseguire azioni terroristiche contro governi cosiddetti 'infedeli', ritenendo la natura terroristica degli attentati dinamitardi e delle azioni dei cosiddetti "kamikaze" compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile, pur se indirizzati contro obiettivi militari, nel corso di un conflitto armato).

Cass. pen. n. 25949/2008

Non ricorre la circostanza aggravante della finalitā di terrorismo prevista dall'art. 270 sexies c.p. nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non č ravvisabile, in assenza di elementi di pių adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalitā medesima. (Principio affermato in tema di procedimento incidentale de libertate ).

Cass. pen. n. 1072/2007

L'art. 270 sexies c.p. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalitā di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunitā internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumitā fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettivitā paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis c.p., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. kamikaze nel contesto di un conflitto armato).

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