Il bene giuridico tutelato è il normale andamento del mercato anche in
tempo di guerra, esposto a pericolo in caso di fluttuazioni del cambio dovute a false informazioni o all'utilizzo di altri mezzi.
La norma disciplina in pratica il reato di
aggiotaggio (art.
501)
in tempo di guerra.
Anche se non previsto espressamente dalla fattispecie, è da ritenersi che i mezzi adoperati, oltre che
diretti, debbano essere altresì
idonei a determinare una fluttuazione del mercato.
Viene oltretutto richiesta
l'idoneità dei mezzi a mettere in pericolo la resistenza dello Stato di fronte al nemico, senza tuttavia che tale evento si manifesti in concreto.
Difatti, come la maggior parte dei
delitti contro la personalità dello Stato, anche questo è caratterizzato da una
forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art.
49), necessario presupposto ai fine della rimproverabilità del soggetto agente.
Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorchè corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti
non configurabile il tentativo (art.
56).