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Articolo 269 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attivitą antinazionale del cittadino all'estero

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 269 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 12, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

[Il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.]

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