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Articolo 255 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Dispositivo dell'art. 255 Codice Penale

Chiunque(1), in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni(2).

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari(3).

Note

(1) Il soggetto attivo venga identificato con l'espressione "chiunque", quindi può essere anche straniero.
(2) A norma dell'art. 15, la norma in esame deve prevalere sui titoli generici che un unico fatto criminoso può integrare.
(3) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le quali in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'interesse dello Stato a mantenere il controllo e la segretezza degli atti relativi alla sicurezza nazionale.

Spiegazione dell'art. 255 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la sicurezza dello Stato, compromessa dalla distruzione, dalla falsificazione ovvero dalla sottrazione e distrazione di documenti segreti.

A tal fine occorre far riferimento alla L. n. 124/2007, la quale, all'art. 39, stabilisce che sono coperti dal segreto di Statogli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni posti dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.

Oltre a tali documenti ed attività (per i quali è normalmente previsto un intervento classificatorio del Presidente del Consiglio ex art. 1 della legge citata) la natura segreta di un atto, di un documento o di una notizia, ove venga in applicazione la norma in esame, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria in base ai parametri suddetti.

Mentre al primo comma viene disciplinato un classico delitto contro la personalità dello Stato, caratterizzato per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fine della rimproverabilità del soggetto agente, al secondo comma si prevede una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), punita con l'ergastolo, qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.

Massime relative all'art. 255 Codice Penale

Cass. pen. n. 1289/2000

Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 255 c.p., per «atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato», possono intendersi — nell'ambito dell'accertamento del requisito della segretezza, demandato all'autoritą giudiziaria — anche quelli per tali individuabili sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 ottobre 1977 n. 801. Fra gli atti e documenti anzidetti possono quindi rientrare anche quelli concernenti le spese riservate effettuate dai servizi segreti, cui si riferisce la direttiva n. 4012/1 del 10 gennaio 1986, sempre che gli stessi contengano elementi tali da rivelare il contesto nel quale il prelievo o la spesa si inseriscono. Nel caso di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, prevista come reato dall'art. 255 c.p., la punibilitą non č esclusa dal fatto che l'agente abbia operato con l'intento, poi realizzato, di produrre gli atti o documenti anzidetti all'autoritą giudiziaria, nell'ambito di procedimento penale nel quale egli era imputato per altro reato.

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