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Articolo 251 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Dispositivo dell'art. 251 Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato [268] o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032(1).

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura [c.p.m.g. 162].

Note

(1) La norma sanziona l'inadempimento di forniture in tempo di guerra, figura speciale dell'inadempimento di pubbliche forniture (v. 355). Si tratta di un reato proprio, addebitabile solo a coloro che hanno assunto determinati obblighi contrattuali con lo Stato o altro ente indicato e che, in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente della stessa, non abbiano adempiuto a tali contratti di fornitura sia di cose, mobili ed immobili (es.: dei locali adibiti a deposito delle scorte alimentari), che di opere (ossia i servizi di carattere manuale ed intellettuale) che siano tali da permettere alle forze armate di continuare a combattere ed alla popolazione civile di resistere.

Ratio Legis

La norma tutela la personalità internazionale dello Stato in tempo di guerra, evitando che venga indebolita la potenza bellica.

Spiegazione dell'art. 251 Codice Penale

La norma in esame è destinata a tutelare le risorse dello Stato italiano in tempo di guerra, prevedendo la punibilità di chi si sottragga ai propri obblighi di fornitura delle risorse necessarie alle forze armate o alla popolazione.

Esso è chiaramente un reato proprio, ovvero configurabile solamente nei confronti di chi abbia un rapporto contrattuale con lo Stato, anche indirettamente.

Mentre il primo comma disciplina le fattispecie dolose, in cui volontariamente ci si renda inadempienti alle obbligazioni assunte, il secondo comma prevede la riduzione sino a metà della pena qualora l'inadempimento sia solamente colposo.

Al fine di evitare aree di non punibilità, al terzo comma si prevede la medesima disciplina nei confronti di chi, a monte della catena produttiva, abbia, con dolo o colpa, determinato l'inadempimento del fornitore principale, non escludendosi tuttavia un possibile concorso di persone nel reato ex art. 110.

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