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Articolo 242 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Dispositivo dell'art. 242 Codice Penale

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito con l'ergastolo(1). Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l'ergastolo(2).

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo(3).

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici(4) che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

Note

(1) Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal cittadino che non sia militare italiano, diversamente infatti troverebbe applicazione la legge militare. Viene dunque punito il cittadino che pone in essere alternativamente due condotte tipiche: portare le armi e prestare servizio, accomunate dalla partecipazione dell'agente ad azioni armate contro lo Stato Italiano. Tale partecipazione è effettiva però solo nel primo caso.
(2) Viene qui prevista una circostanza aggravante speciale, che però oggi ha perso gran parte del suo significato a seguito della abolizione della pena di morte originariamente prevista, in quanto ora sia la fattispecie semplice che quella aggravata sono punite con l'ergastolo.
(3) E' qui prevista una causa speciale di non punibilità consistente nella costrizione. Secondo la dottrina prevalente si tratta di una particolare scriminante da alcuni ricondotta allo stato di necessità, da altri all'adempimento del dovere.
(4) Sono tali, ad esempio i governi insurrezionali.

Ratio Legis

La norma secondo alcuni tutela l'interesse dello Stato alla sua personalità internazionale, secondo un orientamento più moderno il bene giuridico sarebbe invece da individuare nei doveri di fedeltà e lealtà dei cittadini.

Spiegazione dell'art. 242 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

Nella norma in esame non è ravvisabile un evento lesivo in senso naturalistico, essendo infatti la punibilità subordinata al mero accertamento di portare le armi contro lo Stato o prestare servizio per uno Stato in guerra contro lo Stato italiano.

Soggetto attivo del reato è il cittadino italiano (art. 4), il quale viene punito per il tradimento attuato nei confronti dello Stato di appartenenza, anche nel caso in cui abbia per qualsiasi motivo perso la cittadinanza.

La norma stessa specifica che vengono considerati Stati in guerra con l'Italia anche gli aggregati politici non formalmente riconosciuti come Stati (ad es. il Kurdistan).

Viene prevista una speciale causa di non punibilità, la quale dunque esclude la rimproverabilità penale del soggetto che abbia tenuto le condotte descritte per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dallo Stato straniero belligerante. Per tali motivi, gli alto-atesini, che durante la seconda guerra mondiale hanno coattivamente perduto la cittadinanza italiana in favore di quella germanica e vennero forzatamente arruolati dall'esercito tedesco, spetta l'esimente di cui sopra, perché la locuzione “territorio dello Stato nemico” comprende estensivamente anche il territorio italiano invaso ed occupato militarmente dal nemico che vi esercitò la sua sovranità.

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