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Articolo 217 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Durata minima

Dispositivo dell'art. 217 Codice Penale

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza(1).

Note

(1) Tali limiti temporali non hanno però carattere perentorio, infatti devono ritenersi validi in linea di principio, in quanto vi è sempre il costante controllo della pericolosità sociale da parte de giudice di sorveglianza.

Ratio Legis

Si ricordi che le misure di sicurezza, a differenza delle pene, non sono ricomprese entro dei limiti minimi e massimi, ma semplicemente è prevista una durata minima, tanto maggiore quanto più elevato è il grado di pericolosità sociale.

Spiegazione dell'art. 217 Codice Penale

La disposizione in esame prescrive la durata minima dell'internamento in una casa agricola o in una casa di lavoro (art. 216) a seconda dello status dei destinatari del provvedimento.

La determinazione del minimo di durata di ciascuna misura di sicurezza è prefissata dalla legge e deve essere in concreto stabilita dal magistrato di sorveglianza, mentre la proroga della durata minima può essere disposta dal medesimo magistrato in sede di riesame della pericolosità.

Come già chiarito (v. artt. 206 e 207), la Corte Costituzionale ha sancito il principio per il quale la pericolosità sociale del soggetto può essere nuovamente valutata dal giudice in ogni tempo, senza dover attendere il decorso del tempo minimo stabilito per ciascuna misura.

Dunque, dopo tale periodo, il riesame della pericolosità può essere disposto potenzialmente in qualsiasi momento e reiterato più volte, non essendovi alcun limite temporale previsto ed essendo la revoca del provvedimento connessa al solo venir meno della pericolosità sociale.

Massime relative all'art. 217 Codice Penale

Cass. pen. n. 1205/1972

La determinazione del minimo di durata di ciascuna misura di sicurezza è prefissata dalla legge e deve essere in concreto stabilita dal giudice di sorveglianza, per cui la fissazione di un termine inferiore a quello legale da parte del giudice di cognizione non può vincolare lo stesso giudice di sorveglianza, né può dar luogo a giudicato. Ne consegue che, ove il giudice abbia fissato in sentenza la durata della casa di lavoro applicata ad un delinquente abituale in un anno, il giudice di sorveglianza può e deve stabilire l'esatta misura della durata minima

Cass. pen. n. 580/1970

La durata della misura di sicurezza è fissata preventivamente dalla legge nel minimo e soltanto per tale minimo può essere applicata alla persona dichiarata socialmente pericolosa. La proroga della durata minima può essere disposta dal giudice di sorveglianza in sede di riesame della pericolosità, che deve essere fatto dopo il decorso del periodo minimo.

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