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Articolo 218 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione

Dispositivo dell'art. 218 Codice Penale

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione(1).

Note

(1) Il giudice ha il compito di decidere discrezionalmente tra colonia agricola e casa di lavoro, che si ricordi rappresentano diverse modalità esecutive di un'unica misura di sicurezza, tanto che è possibile poi modificare il provvedimento senza che ciò comporti un mutamento del nomen juris della misura. Tuttavia tale scelta è ancorata all'onere di valutare le attitudini della persona cui il provvedimento si riferisce.

Ratio Legis

Viene nuovamente rimarcata la funzione rieducativa della misura di sicurezza, che quindi deve essere applicata avendo riguardo della persona, del suo carattere e delle sue abitudini.

Spiegazione dell'art. 218 Codice Penale

I delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102 e ss.), avendo manifestato una particolare predisposizione al crimine ed una più accentuata pericolosità sociale (la quale comunque deve essere accertata dal giudice procedente), devono essere assegnati a sezioni speciali, e quindi separati dalle persone internate in colonie agricole o case di lavoro nei particolari casi espressamente previsti dal n. 3) dell'art. 216.

La differenza tra colonia agricola e casa di lavoro è da riscontrarsi nella tipologia di lavoro cui viene assegnato il soggetto, di natura agricola nel primo caso, di natura industriale o artigianale nel secondo.

La scelta tra l'una e l'altra misura operata dal giudice o dal magistrato di sorveglianza in fase esecutiva si basa sulle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce, col fine ultimo di consentire un suo riadattamento sociale.

Il provvedimento può essere modificato dal magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione, qualora si riveli più opportuna una misura piuttosto che l'altra.

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