Cassazione penale Sez. V sentenza n. 580 del 20 marzo 1970

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giuoco della «stoppa», che non è incluso nell'elenco dei giuochi di azzardo e di quelli proibiti prescritti dall'art. 110 T.U. legge P.S. - valutato nel suo complesso, nell'economia cioè totale del giuoco, e non limitatamente alla prima fase di esso nella quale potrebbe ritenersi prevalente l'alea, in quanto il punteggio viene determinato dalla pura e semplice distribuzione delle tre carte di volta in volta ricevute - non è giuoco d'azzardo, perché all'esito di esso partecipa in maniera predominante e determinante l'abilità del giocatore.

(massima n. 2)

La durata della misura di sicurezza è fissata preventivamente dalla legge nel minimo e soltanto per tale minimo può essere applicata alla persona dichiarata socialmente pericolosa. La proroga della durata minima può essere disposta dal giudice di sorveglianza in sede di riesame della pericolosità, che deve essere fatto dopo il decorso del periodo minimo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.