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Articolo 212 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

Dispositivo dell'art. 212 Codice Penale

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva [215] è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario(1), ovvero in una casa di cura e di custodia.

Quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva [215] o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune(2), cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva [215], il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva [215] qualora la persona risulti pericolosa [203].

Note

(1) Il riferimento ai manicomi giudiziari deve leggersi ora come ospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
(2) I manicomi comuni non esistono più, in quanto sostituiti gli ospedali psichiatrici civili, secondo quanto disposto dagli articoli 100, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (in quanto abrogato, il riferimento è ora all'art. 113, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e 11, comma 1, l. 13 maggio 1978, n. 180.

Ratio Legis

La norma conferma che il principio della precedenza dell'esecuzione detentiva non opera con riguardo alle misure di sicurezza applicate a soggetti non imputabili, in quanto tali destinatari di un trattamento sanzionatorio ad hoc.

Spiegazione dell'art. 212 Codice Penale

La presente disposizione regola i casi di sospensione e di trasformazione delle misure di sicurezza.

Innanzitutto, qualora trattasi di persona imputabile già dichiarata socialmente pericolosa per effetto di precedente sentenza, e debba essere eseguita nei suoi confronti una pene detentiva, la misura di sicurezza e la sua durata vanno sospese nel periodo di esecuzione della pena detentiva. La presente disposizione ha chiaramente perso gran parte della sua rilevanza dopo la sentenza n. 110/1975 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito il principio secondo cui la pericolosità sociale deve essere sempre attuale e persistente, potendosi altrimenti disporre la revoca della misura.

Qualora il condannato imputabile sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (v. art. 215) venga in seguito colpito da infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222) o in una casa di custodia (art. 219). Una volta cessata l'infermità di cui sopra, e previo nuovo necessario accertamento in ordine alla persistenza della pericolosità sociale, il giudice ordina che il soggetto sia assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art.216) ovvero ad un riformatorio giudiziario (art. 223), qualora non ritenga vi siano i presupposti per sottoporlo a libertà vigilata (art. 228).

Gli ultimi due commi stabiliscono invece che, nei casi di applicazione di misure di sicurezza personali non detentive o di cauzione di buona condotta (in cui evidentemente il soggetto ha manifestato una ridotta pericolosità sociale), le misure in oggetto cessino qualora egli venga ricoverato in un manicomio comune. Tuttavia, escluso il caso in cui sia stata ordinata la mera cauzione di buona condotta, il giudice, al termine del ricovero nel manicomio comune, dovrà compiere un nuovo accertamento in ordine alla pericolosità sociale del soggetto e d eventualmente disporre ex nono una misura di sicurezza personale non detentiva.

Massime relative all'art. 212 Codice Penale

Cass. pen. n. 37034/2019

La misura della custodia cautelare in carcere - anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. - non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa ad istanza di "trasferimento agli arresti domiciliari", applicati in relazione ad altro procedimento durante la sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro, riqualificata dal magistrato di sorveglianza quale richiesta di sospensione della misura di sicurezza).

Cass. pen. n. 49349/2009

Lo stato di tossicodipendenza non può indurre, di per sé, la sospensione di una misura di sicurezza personale, quantunque detentiva (nella specie, colonia agricola).

Cass. pen. n. 3034/1980

Quando la persona condannata a pena detentiva deve essere, subito dopo l'espiazione della medesima, sottoposta a misura di sicurezza detentiva, legittimamente se ne può disporre l'ammissione al regime di semilibertà in alternativa all'internamento prima che questo abbia inizio.

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