Cass. pen. n. 47128/2023
E' sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolositā sociale dell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante la misura di sicurezza.
Cass. pen. n. 6596/2023
Il giudizio sulla pericolositā sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalitā di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.).
Cass. pen. n. 43824/2019
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza personale nei confronti dell'imputato ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice resta, comunque, libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolositā del "collaboratore", purché fondati su specifiche e significative emergenze. (Fattispecie in cui č stata ritenuta adeguata la motivazione della pericolositā sociale in ragione della gravitā del reato di omicidio commesso e delle relazioni criminali dell'imputato nell'ambito di una struttura associativa mafiosa.)
Cass. pen. n. 44339/2015
A seguito dell'abrogazione dell'art. 204 cod. pen. ad opera dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolositā sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve quindi essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza, a nulla rilevando la possibilitā di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione.
Cass. pen. n. 41677/2010
Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolositā sociale dell'imputato, mentre non č richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolositā sia ritenuta insussistente.