Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6596 del 13 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.).

(massima n. 2)

La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il vizio originario dell'impugnazione non può essere sanato dalla successiva iscrizione all'albo da parte del difensore, né dalla presentazione, avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un diverso difensore iscritto all'albo).

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