(massima n. 2)
La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il vizio originario dell'impugnazione non può essere sanato dalla successiva iscrizione all'albo da parte del difensore, né dalla presentazione, avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un diverso difensore iscritto all'albo).