Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41677 del 25 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolositā sociale dell'imputato, mentre non č richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolositā sia ritenuta insussistente.

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