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Articolo 188 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

Dispositivo dell'art. 188 Codice Penale

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena [145 n. 2; c.p.p. 692, 535](1), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili [c.c. 2740](2).

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato(3).

Note

(1) Le spese per il mantenimento, secondo quanto dispone l'art. 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si limitano agli alimenti ed al corredo e comunque sono dovute in misura non superiore ai due terzi del costo reale. A queste si aggiungono le spese patrimoniali, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale (artt. 535 e 691-695 c.p.p.).
(2) Nel caso il condannato versi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto regolare condotta, può fruire del beneficio della remissione del debito, intesa come rinunzia dello Stato al suo diritto di credito, secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 56, l. 26 luglio 1975, n. 354).
(3) La norma in esame prevede un obbligo di rimborso in capo al condannato verso lo Stato, si tratta dunque di un obbligo personale, per questo non trasmissibile.

Ratio Legis

Il legislatore ha inserito nel codice penale il riferimento, prima inesistente, alle spese di mantenimento del condannato, sulla base della considerazione che la non contribuzione del condannato all spese sarebbe in contrasto con le più elementari esigenze della coscienza pubblica.

Spiegazione dell'art. 188 Codice Penale

Il condannato, tramite l'obbligo di lavoro imposto dagli artt. 22, 23 e 25 per le pene di natura detentiva e tramite la conseguente remunerazione (ovviamente ove non goda di un proprio patrimonio personale sufficiente), è obbligato a rimborsare lo Stato le spese sostenute per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena.

Il condannato risponde di tale obbligazione a norma del codice civile (art. 2740) con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri.

Per contro, tale obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile e nemmeno agli eredi del condannato (grazie alla sent. n. 98/1998 della Corte Costituzionale).

Per quanto concerne gli eredi infatti, il principio di responsabilità personale della pena di cui all'art. 27 impone di non gravarli di una responsabilità non derivante dalla loro condotta e per cui non hanno alcuna colpa. Perciò, a differenza del codice civile, il quale prevede che l'erede che accetti puramente e semplicemente (senza beneficio d'inventario) risponde anche dei debiti del de cuius, il codice penale non estende tale responsabilità nei confronti dell'erede.

Massime relative all'art. 188 Codice Penale

Cass. pen. n. 24401/2015

Il Magistrato di sorveglianza non è competente a decidere in relazione alla istanza di remissione del debito concernente le spese di mantenimento del condannato in ospedale psichiatrico giudiziario, poichè le stesse hanno carattere di spese sanitarie e non di spese processuali.

Cass. pen. n. 28081/2013

La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 5404/2001

Le spese della custodia cautelare — che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e 3, c.p.p. — sono comprese tra le spese processuali il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., dalla sentenza di condanna, sicché non possono essere poste a carico dell'imputato al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti.

Corte cost. n. 98/1998

È costituzionalmente illegittimo l'art. 188, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; è illegittimo costituzionalmente l'art. 273, primo periodo, del R.D. n. 2701/1865, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole «in istato di insolvibilità» e l'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole «l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale.

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