Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6168 del 21 aprile 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza.

(massima n. 2)

La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 c.p. (indipendentemente da quanto previsto da leggi speciali) non come una pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto la detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno.

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