La
pubblicazione della sentenza, come disciplinata dall'art.
186, ha natura di
sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno (ad es. nel caso di condanna per
diffamazione ex art.
595 essa può costituire un valido mezzo per riparare l'offesa all'
onore ed al
decoro), diversamente dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art.
36 che ha natura di
pena accessoria.
La pubblicazione come forma di risarcimento è pertanto strettamente correlata al tipo di reato ed al tipo di
condotta per il quale viene disposta, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto, la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno.
Per essere pubblicata la sentenza di condanna vi deve essere
apposita richiesta della parte civile, ed è ordinata dal giudice con la stessa sentenza.
La pubblicazione ha luogo a spese del
condannato ed eventualmente a spese del
responsabile civile, mediante inserimento, anche fino a due volte, in giornali indicati dal giudice, considerando la diffusione della testata giornalistica. La sentenza può essere pubblicata sia per estratto che per intero.
Dal comma 3 si ricava che il giudice non può rimediare all'inerzia del soggetto delegato alla pubblicazione, posto che in tal caso è necessario l'intervento della parte civile, che può anticipare le spese, co diritto a vedersele ripetere.