Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 168 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 30/12/2022]

Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo dell'art. 168 ter Codice Penale

(1)Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio nell'adeguamento dell'ordinamento penale all'istituto della messa alla prova, così da garantire il decongestionamento del processo penale nella sua fase decisoria di primo grado, in relazione a reati di non elevato allarme sociale.

Spiegazione dell'art. 168 ter Codice Penale

Al fine di moderare i benefici scaturenti dalla messa in prova dell'imputato ed al fine di non frustrarne la ratio, il legislatore ha stabilito che durante il periodo di sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis) il corso della prescrizione è sospeso (art. 159).

Tuttavia, dato che l'esito estintivo del reato conseguente alla positiva valutazione in merito alla messa in prova riguarda ovviamente solo l'imputato che lo ha richiesto e che si è adoperato al fine di conseguire il beneficio e rispettarne i termini di concessione, la sospensione della prescrizione ha effetto solamente nei suoi confronti e non anche nei confronti dei concorrenti nel reato (art. 110).

Ad ogni modo, l'esito della prova estingue il reato ma non le sanzioni amministrative accessorie eventualmente applicate.

Massime relative all'art. 168 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 13747/2021

In tema di messa alla prova, la richiesta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poiché optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 13/12/2019)

Cass. pen. n. 19226/2020

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto. (Nella fattispecie, in cui l'imputato "messo alla prova", dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità programmato per sei mesi omettendo di comunicare l'impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all'autorità giudiziaria per ottenere la proroga per gravi motivi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di revoca dell'ordinanza di sospensione). (Rigetta, GIP TRIBUNALE PESCARA, 28/05/2019)

Cass. pen. n. 13315/2020

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è possibile disporre la revoca della sospensione se il reato pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e, comunque, dell'udienza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., ma il giudice, comunque, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 07/11/2019)

Cass. pen. n. 15812/2020

In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 23/01/2019)

Cass. pen. n. 29639/2016

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma nono bis, e 187, comma ottavo bis, C.d.s., non può trovare applicazione la disciplina - ivi prevista - che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.