Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15812 del 17 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non č immediatamente ricorribile per cassazione, ma č appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

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