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Articolo 129 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Irrevocabilitą ed estensione della richiesta

Dispositivo dell'art. 129 Codice Penale

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile. Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta(1).

Note

(1) Una volta che la richiesta del ministro di giustizia è stata presentata non può più essere revocata. Inoltre, in caso di pluralità di soggetti coinvolti, se si tratta di più persone offese dal reato, la richiesta potrà essere esercitata anche in relazione a solo una di queste, qualora, invece, siano stati più d'uno coloro che hanno commesso il fatto, il provvedimento del ministro avrà effetto su tutti loro.

Ratio Legis

Nonostante le peculiarità proprie del provvedimento ministeriale, quale condizione di promuovibilità e non di procedibilità, presenta comunque delle affinità, relativamente alla disciplina, con l'istituto della querela.

Spiegazione dell'art. 129 Codice Penale

Al contrario di quanto previsto per la querela (art. 124), la richiesta dell'Autorità è irrevocabile e quindi, una volta presentata, non si potrà più rinunciare all'esercizio dell'azione penale.

Tale preclusione si giustifica sia per la non agevole procedura di valutazione politica che comporta la richiesta, sia per la rilevanza degli interessi lesi dai reati commessi per i quali la richiesta è prevista come condizione di procedibilità.

Per il resto, la richiesta segue la disciplina della querela in materia di estensione a tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 123), e quindi la richiesta presentata contro un solo autore del reato si estende ai concorrenti (art. 110 e ss.).

Massime relative all'art. 129 Codice Penale

Cass. pen. n. 8593/1988

La nota con cui il Ministro di grazia e giustizia comunica all'autoritą giudiziaria competente che non intende promuovere procedimento penale contro un cittadino italiano per un reato da questi commesso all'estero in danno di cittadino straniero non assume la qualifica di rinuncia all'esercizio della potestą conferita dalla legge al ministro, ma si configura come manifestazione negativa di volontą dell'organo competente volta a non valersi della potestą di dare impulso al procedimento penale nello Stato. Si tratta di un comune atto amministrativo e come tale passibile di revoca. Ne consegue che deve essere riconosciuta piena validitą giuridica alla richiesta di procedimento inoltrata dallo stesso ministro successivamente alla manifestazione di diniego anche perché, trattandosi comunque, di una condizione di procedibilitą, mentre č espressamente prevista la irrevocabilitą della manifestazione positiva (art. 129 prima parte c.p.) nessuna previsione esiste per la manifestazione negativa.

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