Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8593 del 3 agosto 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La nota con cui il Ministro di grazia e giustizia comunica all'autoritā giudiziaria competente che non intende promuovere procedimento penale contro un cittadino italiano per un reato da questi commesso all'estero in danno di cittadino straniero non assume la qualifica di rinuncia all'esercizio della potestā conferita dalla legge al ministro, ma si configura come manifestazione negativa di volontā dell'organo competente volta a non valersi della potestā di dare impulso al procedimento penale nello Stato. Si tratta di un comune atto amministrativo e come tale passibile di revoca. Ne consegue che deve essere riconosciuta piena validitā giuridica alla richiesta di procedimento inoltrata dallo stesso ministro successivamente alla manifestazione di diniego anche perché, trattandosi comunque, di una condizione di procedibilitā, mentre č espressamente prevista la irrevocabilitā della manifestazione positiva (art. 129 prima parte c.p.) nessuna previsione esiste per la manifestazione negativa.

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