Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12272 del 4 dicembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell'applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all'art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia cosģ irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.

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