Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
Cass. pen. n. 7982/1993
Le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 e 62 bis c.p., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'art. 65 c.p. Perciò, se il reato è punito con pene congiunte, tale riduzione dev'essere effettuata su ambedue le pene da irrogare, e non su di una sola di esse. Ciò perché, essendo unica la condotta attenuante ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle sue due componenti.Cass. pen. n. 4703/1992
La sostituzione, ai sensi dell'art. 65, n. 2, c.p., per effetto di circostanze attenuanti, della reclusione da venti a ventiquattro anni alla pena dell'ergastolo, opera solo quando trattasi di reato per il quale detta ultima pena sia prevista indipendentemente dalla sussistenza di circostanze aggravanti. Quando invece l'ergastolo sia previsto solo in conseguenza della ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti (come si verifica nel caso dell'omicidio volontario), l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti alle aggravanti, non può che dar luogo, in base alla regola di cui all'art. 69, terzo comma, c.p., all'irrogazione della pena prevista per il reato non circostanziato (e, quindi, nel caso anzidetto, della reclusione non inferiore ad anni ventuno).Cass. pen. n. 12272/1987
Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell'applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all'art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia così irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.Cass. pen. n. 4994/1984
Le circostanze indicate negli artt. 62 e 62 bis c.p. attenuano il reato e, salvo il caso di prevalenza o di equivalenza di aggravanti, determinano una diminuzione della pena, ai sensi dell'art. 65 c.p.; diminuzione che, nell'ipotesi di pene congiunte, deve essere effettuata sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria, non essendovi ragioni che possano giustificare una diversa interpretazione della norma.La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)
L'attenzione della dottrina per le circostanze del reato ha conosciuto, nel corso dei decenni, fasi alterne, in funzione della disciplina vigente nei diversi periodi storici. Le ultime riforme di questi anni, soprattutto quelle operate con la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (ed. "ex Cirielli"), ma anche dalla recente legge 1 °ottobre 2012, n. 172 per alcune tipologie di reati, hanno ridisegnato la fisionomia di alcuni istituti di diritto penale (sia sostanziale che processuale) in... (continua)