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Articolo 737 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Sequestro

Dispositivo dell'art. 737 Codice di procedura penale

1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.

2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione [606] da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo [588].

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo [321](1).

Note

(1) Nonostante il rinvio alle norme sul sequestro preventivo, qui si tratta di porre un vincolo di indisponibilità sulle cose allo scopo di adempiere ad un impegno di natura pattizia, risultando per ciò stesso inapplicabile il comma 1 dell'art. 321.

Ratio Legis

Tale disposizione è diretta a considerare il riconoscimento di una sentenza straniera a fini esecutivi.

Spiegazione dell'art. 737 Codice di procedura penale

Premesso che il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera presenta una disciplina più articolata rispetto al mero riconoscimento per gli effetti della sentenza ai sensi dell'articolo 12 c.p., la norma in esame si occupa dell'applicabilità in Italia delle misure cautelari disposte all'estero.

Venendo al sequestro, esso è in parte disciplinato dalle norma sul sequestro preventivo, in quanto compatibili. In maniera analoga a quanto previsto in tema di misure coercitive (art. 736), il legislatore ha previsto che l'iniziativa spetti al procuratore generale, il quale presenta apposita richiesta alla corte d'appello competente per il riconoscimento.

Per quanto concerne le finalità del sequestro, nonostante il rinvio alle norme sul sequestro preventivo, lo scopo è porre un vincolo di indisponibilità delle cose, adempiendo ad un accordo di natura pattizia internazionale, risultando quindi inapplicabile quanto previsto dall'art. 321.

L'ordinanza tramite cui la corte d'appello accoglie o respinge la richiesta è ricorribile per cassazione, rispettivamente da parte del procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore (anche se non esplicitamente menzionato dalla norma).

Va precisato che, sebbene non si faccia menzione della persona titolare delle cose sequestrate e di quelle che comunque avrebbero diritto alla loro restituzione (come citate invece dagli articoli 322 e 325), la nozione ampia del termine “interessato” consente sicuramente di applicare tale norma anche a tali soggetti, conferendogli dunque il relativo potere di impugnazione.


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