Premesso che il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una
sentenza straniera presenta una disciplina più articolata rispetto al mero riconoscimento per gli effetti della sentenza ai sensi dell'articolo
12 c.p., la norma in esame si occupa dell'applicabilità in Italia delle misure cautelari disposte all'estero.
Venendo al
sequestro, esso è in parte disciplinato dalle norma sul sequestro preventivo, in quanto compatibili. In maniera analoga a quanto previsto in tema di
misure coercitive (art.
736), il legislatore ha previsto che l'iniziativa spetti al
procuratore generale, il quale presenta apposita richiesta alla corte d'appello competente per il riconoscimento.
Per quanto concerne le
finalità del sequestro, nonostante il rinvio alle norme sul sequestro preventivo, lo scopo è
porre un vincolo di indisponibilità delle cose, adempiendo ad un accordo di natura pattizia internazionale, risultando quindi inapplicabile quanto previsto dall'art.
321.
L'
ordinanza tramite cui la corte d'appello accoglie o respinge la richiesta è
ricorribile per cassazione, rispettivamente da parte del procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore (anche se non esplicitamente menzionato dalla norma).
Va precisato che, sebbene non si faccia menzione della persona titolare delle cose sequestrate e di quelle che comunque avrebbero diritto alla loro restituzione (come citate invece dagli articoli
322 e
325), la nozione ampia del termine “interessato” consente sicuramente di applicare tale norma anche a tali soggetti, conferendogli dunque il relativo potere di
impugnazione.