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Articolo 734 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Deliberazione della corte di appello

Dispositivo dell'art. 734 Codice di procedura penale

1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127.

2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Ratio Legis

Il procedimento di riconoscimento segue le forme del rito in camera di consiglio al fine di garantire precise esigenze di celerità.

Spiegazione dell'art. 734 Codice di procedura penale

In seguito al promuovimento del giudizio da parte del procuratore generale, competente a decidere in merito al riconoscimento delle sentenze penali straniere è la corte d'appello. Quest'ultima provvede a valutare la fattispecie, verificando la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 12 c.p., 730, 731 e 733 e deve deliberare senza ritardo, o comunque al più tardi entro novanta giorni da quando le è pervenuta la richiesta. Il tutto si svolge in camera di consiglio secondo la disciplina di cui all'art. 127. Il tal senso, il presidente della corte, fissata la data per l'udienza, ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'interessato, eventualmente al privato che abbia chiesto il riconoscimento ai sensi degli artt. 732 e 741 ed ai rispettivi difensori, almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa. I soggetto destinatari dell'avviso possono presentare memorie fino a cinque giorni prima. Se compaiono all'udienza, devono essere sentiti.

Se propende favorevolmente per il riconoscimento, enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono. Sia che la decisione sia nel senso di riconoscere la sentenza straniera, sia che ritenga inammissibile la richiesta, avverso la decisione possono proporre ricorso per cassazione il procuratore generale, l'interessato ed il suo difensore. In tal caso la decisione della corte di cassazione deve essere presa entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Massime relative all'art. 734 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 44476/2010

Il riconoscimento di una sentenza penale straniera non richiede il prodursi di effetti concreti e prescinde dall'attuale pendenza di un procedimento. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa ad una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria elvetica il cui riconoscimento era stato richiesto ai sensi dell'art. 12, comma primo, cod. pen., ha escluso la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia, attesa l'esistenza della Convenzione di estradizione italo-svizzera). (Dichiara inammissibile, App. Torino, 13 gennaio 2010).

Cass. pen. n. 4130/2008

In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la richiesta del procuratore generale deve specificare gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, per tutelare maggiormente (rispetto all'abrogato codice di rito) le esigenze del contraddittorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale il PG aveva chiesto di attribuire efficacia alla sentenza straniera agli effetti di cui all'art. 12 cod. pen., e la Corte d'appello aveva accolto la richiesta, facendo espresso riferimento all'esecutività agli effetti penali). (Rigetta, App. Milano, 23 febbraio 2004).

Cass. pen. n. 15998/2006

Non può essere oggetto dell'istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., come novellato dalla legge n. 60 del 2005, la sentenza pronunziata, ai sensi dell'art. 734 c.p.p. e all'esito di una procedura camerale, dalla Corte d'appello che abbia riconosciuto una sentenza definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria straniera, a conclusione di un processo nel quale il condannato ha avuto la possibilità di difendersi.

Cass. pen. n. 26683/2002

In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all'estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n. 257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art. 734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l'espressione «in linea di massima» o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 257/1989 e dell'art. 735 c.p.p., della pena che, in forza della sentenza in questione, dovrebbe essere eseguita in Italia.

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