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Articolo 696 quinquies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

Dispositivo dell'art. 696 quinquies Codice di procedura penale

1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Spiegazione dell'art. 696 quinquies Codice di procedura penale

Il principio del mutuo riconoscimento, da definirsi come l'obbligo, per gli stati membri dell'UE, di accettare, riconoscere e financo eseguire le sentenze penali emesse dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri, è in realtà subordinato alla sussistenza di vari presupposti, ed è per questo che il comma 2 dell'art. 696 bis prevede il riconoscimento come mera facoltà degli Stati membri. Il riconoscimento si attua mediante richiesta, alle autorità competenti degli altri Stati membri, di esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

Va precisato, ad ogni modo, che è vietata qualsiasi valutazione sul merito del provvedimento da eseguire, ed i casi di rifiuto da parte di uno Stato membro di eseguire i provvedimenti di cui sopra può derivare solo per inosservanza di obblighi formali, quali ad esempio il necessario rispetto del principio del ne bis in idem, oppure la presenza di immunità penali.

Un ulteriore limite è rappresentato da quanto previsto dall'art. 696 ter in materia di rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea.

Massime relative all'art. 696 quinquies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 47141/2023

In tema di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di congelamento di beni funzionali alla confisca emessi dall'autoritą di uno Stato membro dell'Unione Europea, si applicano - in attesa dell'approvazione della normativa di attuazione del Regolamento UE 2018/1805 - le disposizioni "self executing" del Regolamento e, per le materie in esso non compiutamente disciplinate, le disposizioni del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, e del d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, rispettivamente attuative delle decisioni quadro 2003/577/GAI, sull'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e 2006/783/GAI, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in quanto compatibili.

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