(massima n. 1)
La violazione del principio del "ne bis in idem", quale motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento di beni richiesto dall'Autoritą giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2018/1805, per essere i beni attinti da pregresso provvedimento di sequestro, quando non risulti dal certificato di congelamento, deve essere essere oggetto di specifiche allegazioni difensive.