Cassazione penale Sez. III sentenza n. 795 del 5 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Non necessita del previo inoltro dell'informazione di garanzia l'espletamento, ad opera della polizia giudiziaria a tal fine delegata dal pubblico ministero, di una mera attivitą di descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto affetta da abnormitą l'ordinanza del giudice che, in dipendenza di tale omissione, aveva dichiarato la nullitą degli atti successivi, rappresentati dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dal decreto di citazione a giudizio). (Annulla senza rinvio,Trib.Trinitapoli, sez. dist. Foggia, 18/11/2009).

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