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Articolo 234 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Acquisizione di documenti e dati informatici

Dispositivo dell'art. 234 bis Codice di procedura penale

(1)1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Spiegazione dell'art. 234 bis Codice di procedura penale

La scelta legislativa si è occupata di tenere distinto l’ambito dei documenti da quello degli atti. I primi, che interessano il capo IV, sono formati fuori dall’ambito processuale, e devono essere acquisiti al processo per poter assumere rilevanza probatoria, mentre i secondi sono formati all’interno del procedimento.

La norma in esame permette l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche di natura privata. In questo caso è però necessario il consenso del legittimo titolare.

Massime relative all'art. 234 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 23755/2024

In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su "chat" di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione). (Rigetta, Trib. Libertà Potenza, 29/06/2023)

Cass. pen. n. 44154/2023

In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicchè, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telefoniche. (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Milano, 29/05/2023)

Cass. pen. n. 47201/2023

In tema di mezzi di prova, la messaggistica relativa a "chat" di gruppo sulla piattaforma "SKY ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne abbia eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, sicché non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che è irrilevante che i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, posto che al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto). (Rigetta, Trib. Libertà Reggio Calabria, 09/06/2023)

Cass. pen. n. 46482/2023

In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale reperibile in rete da fonti aperte, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti geograficamente si trovano. (Rigetta, Trib. Libertà Genova, 17/05/2023)

Cass. pen. n. 6364/2022

In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "Sky Ecc" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale). (Conf.: Sez. 1, n. 6363 del 2023) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertà Roma, 12/05/2022)

Cass. pen. n. 18907/2021

In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Palermo, 10/09/2019)

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