(massima n. 1)
In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, gią acquisite e decrittate dall'autoritą giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autoritą giudiziarie, bensģ nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su "chat" di gruppo mediante un sistema cifrato, gią in possesso delle autoritą competenti dello Stato di esecuzione). (Rigetta, Trib. Libertą Potenza, 29/06/2023)