(massima n. 1)
In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non č applicabile nel caso di prove documentali mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale reperibile in rete da fonti aperte, salva la necessitā di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti geograficamente si trovano. (Rigetta, Trib. Libertā Genova, 17/05/2023)