(massima n. 1)
In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Palermo, 10/09/2019)