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Articolo 548 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Deposito della sentenza

Dispositivo dell'art. 548 Codice di procedura penale

1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3(1). Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello(2).

Note

(1) Si ricordi che qualora non si proceda al termine della fase dibattimentale ala redazione della motivazione, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 544, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza ai sensi dell'art. 154 disp att. del presente codice.
(2) Tale comma è stato così modificato dall’art. 10, comma 5, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

Ratio Legis

Qualora la motivazione sia stata redatta contestualmente al dispositivo e se ne sia data la lettura in udienza il deposito svolge la funzione di mero accertamento formale, dal momento che la lettura equivale a notificazione .

Spiegazione dell'art. 548 Codice di procedura penale

La norma in commento si occupa del deposito della sentenza, la quale va appunto depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione, oppure entro il termine di quindici giorni dalla pronuncia in caso di redazione della motivazione in forma concisa (comma 1 art. 544, oppure ancora entro il novantesimo giorno dalla pronuncia, in caso di motivazione particolarmente complessa.

Prima di procedere con la spiegazione, è necessario premettere che ciò che più interessa le parti (soprattutto l'imputato) è la conoscenza dei motivi, dato che dal momento in cui avviene la pubblicazione di questi ultimi iniziano a decorrere i termini per l'impugnazione (v. a proposito art. 585).

Per quanto riguarda la pubblicazione del solo dispositivo il comma 1 dell'art. 545equipara le parti presenti alle parti non presenti. Per entrambi la lettura del dispositivo in udienza vale come pubblicazione.

Per contro, la lettura della motivazione redatta contestualmente ai sensi dell'articolo 544, comma 1 equivale a pubblicazione (e quindi a notificazione) solo nei confronti delle parti presenti o da considerarsi tali.

Se, dunque, la parte è presente o deve considerarsi tale, dalla lettura in udienza della motivazione decorre il termine di quindici giorni per impugnare.

Ad ogni modo, il pubblico ufficiale addetto alla cancelleria vi appone la propria sottoscrizione e la data del deposito.

Proprio per consentire alle parti private (e al p.m.) di impugnare la sentenza entro i termini, qualora la sentenza no sia depositata entro trenta giorni o entro i termini di cui al secondo e terzo comma art. 544 (i termini appunto di motivazione non contestuale alla pronuncia di cui sopra), l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, oltre che al (solo) difensore dell'imputato. In ogni caso, a prescindere dal rispetto dei termini, l'avviso di deposito è comunicato al procuratore generale presso la corte d'appello.

Massime relative all'art. 548 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3914/2016

In tema di impugnazioni, qualora il giudice abbia indicato in dispositivo, per il deposito della sentenza, un termine superiore a novanta giorni (nella specie: "tre mesi", corrispondenti a novantadue giorni), il termine per impugnare decorre dalla data di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen.; ne deriva che, in mancanza di tale adempimento, l'impugnazione proposta deve considerarsi senz'altro tempestiva.

Cass. pen. n. 52538/2014

In caso di irrituale notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia nominato prima del giudizio di secondo grado non consuma la potestà di impugnare dell'imputato, poiché tale vicenda non è indicativa della effettiva conoscenza del deposito della decisione da parte di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 50980/2014

Alla omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l'annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo omessa la notifica effettuata non al domicilio eletto ma presso la residenza dell'imputato con la procedura della compiuta giacenza presso l'ufficio postale del plico non recapitato, ha escluso che la nullità potesse essere sanata dalla proposizione tempestiva della impugnazione da parte del difensore).

Cass. pen. n. 51447/2013

La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione con la conseguenza che quest'ultima sarà possibile attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello: lo svolgimento, però, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura. (Fattispecie in cui la Corte di Appello aveva notificato al difensore non avvisato il verbale di rinvio dell'udienza, consentendogli così di esercitare il diritto di impugnazione).

Cass. pen. n. 22504/2006

La notifica dell'estratto contumaciale all'imputato irreperibile, effettuato a mani del difensore, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., non può valere anche ai fini dell'adempimento di cui all'art. 548, comma 2, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che, quando la sentenza sia depositata oltre il dovuto termine, il relativo avviso sia notificato anche al difensore.

Cass. pen. n. 35402/2003

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza contumaciale, la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace non può essere sostituita da altro atto equipollente, anche se ne contenga tutti gli elementi essenziali.

Cass. pen. n. 12260/2003

Per l'imputato contumace, il termine per proporre l'impugnazione, anche ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, decorre comunque dalla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto del procedimento. Infatti, l'imputato contumace ha diritto ex lege a trenta giorni di tempo per proporre impugnazione, senza che possa avvantaggiarsi del numero di giorni che vanno dal deposito della sentenza alla scadenza del termine per il deposito della stessa.

Cass. pen. n. 42753/2002

Non spetta al difensore l'avviso di deposito della sentenza, quando questo avvenga nel rispetto del termine legale o prorogato, a prescindere dalla personale presenza o meno del difensore di fiducia all'udienza di decisione della causa, in quanto quest'ultimo, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il giorno ed il tenore del dispositivo della decisione, può determinare con certezza la decorrenza ed il termine per la proposizione dell'impugnazione

Cass. pen. n. 8518/2000

Qualora il difensore proponga l'impugnazione prima che venga notificato l'avviso di deposito o prima dello stesso deposito della sentenza gravata, così avvalendosi della facoltà cui l'avviso è preordinato, la formalità della notifica diviene superflua e nessuna invalidità consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento.

Cass. pen. n. 2070/2000

Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti dell'imputato contumace decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore. Ciò perché, altrimenti, verrebbero ad essere ingiustificatamente compressi i diritti della difesa, alla cui compiuta tutela è invece rivolta — con finalità sicuramente non restrittive — la previsione dell'art. 548, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 6381/2000

Qualora, con la comparsa in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace, venga meno la situazione di fatto che ha dato luogo a detta dichiarazione, la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca previsto dall'art. 487, comma 3, c.p.p. Ne consegue che non è neppure dovuta all'imputato, in tal caso, la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art. 548, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 3223/1999

Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza aver preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544, comma terzo, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

Cass. pen. n. 6737/1995

Il necessario contenuto dell'«avviso di deposito con l'estratto della sentenza» che, ai sensi dell'art. 548, comma terzo, c.p.p. deve essere notificato all'imputato contumace, è sufficientemente integrato con l'indicazione delle generalità dell'imputato, della data della sentenza cui si riferisce (ed eventualmente della data di quella di primo grado oggetto della decisione), degli organi giurisdizionali che hanno pronunciato i provvedimenti suddetti; tali indicazioni appaiono infatti idonee a salvaguardare le finalità tutelate dalla normativa de qua, consistenti nel portare a conoscenza dell'interessato la natura ed il contenuto del provvedimento che lo riguarda per consentirgli di esperire tempestivamente i rimedi previsti dalla legge.

Cass. pen. n. 7560/1994

Nel caso in cui l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'estratto contumaciale deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto (affetto da nullità) era preordinato, vale a dire la presentazione dell'impugnazione

Cass. pen. n. 5857/1994

Qualora il giudice, pur non avendo fissato un termine maggiore di quindici giorni, depositi la sentenza oltre tale termine, ma nel trentesimo giorno dalla pronuncia, è necessario far luogo a comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito perché cominci a decorrere il termine stabilito per l'impugnazione.

Cass. pen. n. 1112/1994

L'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza contumaciale, è dovuto, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., soltanto all'imputato contumaciale e non anche al difensore. (Nella fattispecie il ricorrente sosteneva che i termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata in primo grado non erano ancora decorsi non essendo stato notificato al difensore l'estratto contumaciale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso affermando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 4150/1993

La notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace non può essere sostituita con alcun altro atto equipollente, stante la tassatività della disposizione dell'art. 548, terzo comma, c.p.p. secondo cui tale notifica deve essere effettuata «in ogni caso»; la sua mancanza, pertanto, non fa decorrere i termini di impugnazione e non fa diventare la sentenza irrevocabile.

Cass. pen. n. 1768/1993

L'avviso di deposito della sentenza, ogniqualvolta la motivazione non venga depositata nei termini, deve essere notificato al difensore, senza nessuna differenza tra giudizio ordinario e contumaciale. In tale ultimo caso è irrilevante che l'avvocato sia privo di mandato specifico ad impugnare, sia perché l'art. 548 c.p.p. non opera alcuna distinzione in questo senso, sia perché, proprio a seguito del relativo adempimento, il legale viene posto in grado di sollecitare il suo assistito a conferirgli il mandato medesimo.

Cass. pen. n. 2389/1992

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548 c.p.p., per asserito contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la notificazione della sentenza al difensore nominato dall'imputato dopo la conclusione del procedimento di primo grado ed entro i termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata. In linea generale, il legislatore ordinario è libero di stabilire, per l'esercizio del diritto di difesa, presupposti, adattamenti e modalità che non lo rendano impossibile o estremamente difficile. Nell'ipotesi considerata, poi, non è configurabile il minimo ostacolo o intralcio per l'esercizio del diritto di impugnazione, giacchè le parti e i difensori sono posti in grado sia di conoscere l'esatto giorno della decorrenza del termine per la presentazione dell'impugnazione sia di esaminare la motivazione della decisione impugnata, con il solo onere di controllare una sola volta dopo la scadenza del termine per il deposito, se quest'ultimo sia avvenuto tempestivamente; la nomina di un nuovo difensore da parte dell'imputato, in pendenza del termine di impugnazione, rafforza il diritto di difesa e non può certamente dar luogo a nuova decorrenza del termine suddetto.

Cass. pen. n. 119/1992

Il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attività materiale ed i relativi adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalità. Trattandosi di adempimento ordinario di un atto di ufficio, esso deve presumersi come avvenuto alle date indicate nell'attestazione del funzionario di cancelleria, indipendentemente dalla sottoscrizione della stessa da parte di questi, spettando la prova della non veridicità dell'attestazione alla parte interessata. (Nella specie l'attestazione del deposito di una sentenza non era stata sottoscritta dal funzionario di cancelleria e la Cassazione ha appunto ritenuto, sulla scorta del principio di cui in massima, che il deposito stesso doveva presumersi come avvenuto alla data indicata nell'attestazione medesima).

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