(massima n. 1)
La notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace non puņ essere sostituita con alcun altro atto equipollente, stante la tassativitą della disposizione dell'art. 548, terzo comma, c.p.p. secondo cui tale notifica deve essere effettuata «in ogni caso»; la sua mancanza, pertanto, non fa decorrere i termini di impugnazione e non fa diventare la sentenza irrevocabile.