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Articolo 547 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Correzione della sentenza

Dispositivo dell'art. 547 Codice di procedura penale

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130(1).

Note

(1) Tale correzione si attua in camera di consiglio ed in presenza di un errori materiali o omissioni che non siano collegabili ad una previsione di nullità e la cui eliminazione non deve comportare una modifica essenziale dell'atto.

Ratio Legis

Tale norma risponde ad un'esigenza di conservazione dell'atto che conclude il dibattimento.

Spiegazione dell'art. 547 Codice di procedura penale

La nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 564, comma 3, può determinarsi solo per mancanza della motivazione, se manca o è incompleto il dispositivo o se manca la sottoscrizione del giudice.

In tutti gli altri casi la sentenza è solamente impugnabile o ricorribile per cassazione (a seconda del grado in cui ci si trova), salvi i casi di correzione previsti dalla norma in commento.

Oltre ai classici casi di errore materiale per mancanza o incompletezza di uno dei requisiti elencati dall'art. 546, che tuttavia non deve essere causa di nullità, l'articolo in esame presenta un'ipotesi simile per molti versi all'autotutela amministrativa, solo con riferimento all'insufficienza della motivazione,

Invero, il giudice che spontaneamente si accorga di aver tralasciato dettagli importanti nella motivazione che presumibilmente possa dare adito ad una (facile) impugnazione della sentenza per vizio motivazionale, può integrarne il contenuto.

In entrambi i casi si procede ai sensi dell'articolo 130. Competente a decidere sulla correzione dell'atto è proprio il medesimo giudice autore dell'atto, tranne quando sia stata proposta impugnazione, nel qual caso competente è il giudice ad quem, a meno che non dichiari inammissibile l'impugnazione.

La correzione dell'errore materiale si svolge in camera di consiglio, secondo i dettami di cui all'art. 127, e della correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.

Massime relative all'art. 547 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 11632/2011

È legittimo il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per rimediare all'omessa quantificazione nel dispositivo della sentenza delle spese processuali, sostenute dall'imputato, a cui il querelante è stato condannato.

Cass. pen. n. 37392/2003

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p.. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione della sentenza riguardante il calcolo della pena finale).

Cass. pen. n. 44657/2001

In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità - che si configura soltanto quando la mancanza di sottoscrizione sia completa, stante la previsione del terzo comma dell'art. 546 c.p.p. secondo la quale è nulla la sentenza se «manca la sottoscrizione del giudice» - bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.

Cass. pen. n. 6978/2000

Non è affetta da nullità la sentenza di appello, nella cui intestazione non figuri il reato addebitato e sul quale sia intervenuta decisione, allorché l'indicazione di esso risulti dall'epigrafe della sentenza di primo grado o dal decreto di citazione per il giudizio di secondo grado.

Cass. pen. n. 4973/2000

Nel caso di sentenza dibattimentale, il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione ed indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione. Pertanto, in caso di difformità, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale. (Fattispecie in tema di mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nella quale la Corte ha stabilito che il contrasto non poteva essere risolto a norma degli artt. 547 e 130 c.p.p., venendo in considerazione una statuizione che avrebbe modificato il contenuto essenziale della decisione, ma soltanto facendo valere, davanti al giudice di legittimità — nel caso in cui i benefici fossero stati richiesti con l'appello — il vizio di motivazione).

Cass. pen. n. 874/1998

L'individuazione concreta delle testate sulle quali disporre la pubblicazione della sentenza non comporta alcuna valutazione riferibile alla specie ed all'entità della sanzione, ma si risolve in una attività meramente descrittiva e ricognitiva che in ipotesi di errore (inesatta, incompleta o equivoca indicazione della testata) ben può essere rettificata con l'istituto della correzione dell'errore materiale.

Cass. pen. n. 1462/1995

La sentenza dibattimentale, che va depositata in cancelleria dopo la pubblicazione, anche se priva dell'indicazione delle generalità dell'imputato e dell'imputazione non è nulla, ma solo affetta da irregolarità, al cui rimedio si provvede con il rito della correzione degli errori materiali, che non sospende la decorrenza dei termini per l'impugnazione né incide in alcun modo sugli stessi, come emerge dall'art. 130 comma 1 c.p.p. che prevede la concorrenza sia dell'impugnazione che del procedimento di correzione, allorché statuisce che in questo caso è il giudice dell'impugnazione che provvede anche alla correzione.

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