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Articolo 527 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Deliberazione collegiale

Dispositivo dell'art. 527 Codice di procedura penale

1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile.

2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.

3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato [125 5](1).

Note

(1) Non è prevista alcuna sanzione di nullità nel caso di inosservanza del modus procedendi dettato dalla norma in esame.

Ratio Legis

Quale ulteriore garanzia di legalità, la deliberazione è chiamata al rispetto dei canoni di collegialità.

Brocardi

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Spiegazione dell'art. 527 Codice di procedura penale

Viene qui disciplinata la procedura relativa alla deliberazione del giudice in composizione collegiale.

In una prima fase, il collegio è tenuto a decidere separatamente le questioni preliminari non ancora risolte ed ogni altra questione ancora insoluta relativa al processo.

Nel caso in cui vi siano delle questioni che precludono l'esame nel merito, si decide circa le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se ne necessario, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza.

Ogni componente del collegio esprime la propria opinione e poi vota, a prescindere dall'andamento della votazione. I voti sono raccolti dal presidente cominciando dal giudice meno anziano, mentre innanzi alla corte d'assise votano per primi i giudici popolari, cominciando tuttavia anch'essi dal meno anziano.

Per la parte di decisione che riguarda l'entità della pena o della misura di sicurezza, dato che è necessaria una quantificazione latamente discrezionale, quando ci sono più di due opinioni circa la quantificazione, i voti espressi per la pena o la misura di maggior gravità si riuniscono a quelli per la pena o misura di grado inferiore, fino a che non si determini un maggioranza. In caso di parità di voti, prevale l'opinione più favorevole all'imputato.

Massime relative all'art. 527 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13964/2008

Non costituisce atto abnorme la lettura in pubblica udienza di un dispositivo preceduto da deliberazione avvenuta in luogo diverso da quello in cui ha avuto luogo il dibattimento, quando il differimento temporale della deliberazione, dovuto alla distanza del luogo scelto come camera di consiglio, sia tanto breve da non inficiarne l'immediatezza, e non risulti violato il principio di segretezza della stessa. (Nella specie, il giudicante, all'esito del dibattimento celebrato in un'aula appositamente allestita all'interno di una struttura alberghiera sita nei pressi dell'ufficio giudiziario, si era ritirato in camera di consiglio nel proprio ufficio, all'interno del palazzo di giustizia). (Dichiara inammissibile, Trib. Larino, 13 luglio 2007).

Cass. pen. n. 22327/2002

Il giudice penale che abbia concorso, in Camera di Consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto - trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio - di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l'obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del Collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l'effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto. Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poiché acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile. (Fattispecie relativa a imputazione di concorso cosiddetto "esterno" in associazione di tipo mafioso).

Cass. pen. n. 4974/1999

Nel giudizio di Corte d'Assise l'eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti la chiusura del dibattimento è giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, all'occorrenza, il giudice popolare effettivo assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, sicché va esclusa la nullità della decisione per violazione della segretezza della deliberazione, segnando solo la chiusura del dibattimento l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata alla camera di consiglio dei giudici aggiunti.

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